COVID-19: ORTI

Anche in regione Piemonte la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (coltivazione orti privati) sono ammesse, rientrando nel codice ATECO “0.1.” e quindi consentite.

Si evidenzia quindi che gli spostamenti verso aree destinate alle finalità e attività sopra citate, anche se non adiacenti alla propria abitazione o ubicate in comuni diversi da quello di residenza, sono consentite a condizione del fatto che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per cio’ che concerne gli orti di seconde case si precisa che per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Faq: domande frequenti sulle misure adottate dal governo.