IMU TERRENI AGRICOLI
Si comunica che il Comune di Miagliano, a seguito delle novità normative introdotte con il Decreto legge n. 4/2015,
entrato in vigore il 24.1 c.m., risulta
esente dal pagamento IMU terreni agricoli
, in quanto
rientrante nella nuova classificazione di "Comune Totalmente Montano".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 24.1.2015 è stato pubblicato il decreto sopracitato, contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU, che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.
Il testo prevede che a decorrere dallanno in corso, 2015, lesenzione dallimposta municipale propria (IMU) si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dallelenco dei Comuni italiani predisposto dallIstat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
di cui allarticolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati
come parzialmente montani, come riportato dallelenco dei Comuni italiani predisposto dallIstat.
Tali criteri si applicano anche allanno di imposta 2014. Per lanno 2014 non è comunque dovuta lImu per quei terreni che erano esenti
in virtù del decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dellInterno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dellapplicazione dei criteri sopra elencati.
I contribuenti, che non rientrano nei parametri per lesenzione, verseranno limposta entro il 10 febbraio 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 24.1.2015 è stato pubblicato il decreto sopracitato, contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU, che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.
Il testo prevede che a decorrere dallanno in corso, 2015, lesenzione dallimposta municipale propria (IMU) si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dallelenco dei Comuni italiani predisposto dallIstat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
di cui allarticolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati
come parzialmente montani, come riportato dallelenco dei Comuni italiani predisposto dallIstat.
Tali criteri si applicano anche allanno di imposta 2014. Per lanno 2014 non è comunque dovuta lImu per quei terreni che erano esenti
in virtù del decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dellInterno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dellapplicazione dei criteri sopra elencati.
I contribuenti, che non rientrano nei parametri per lesenzione, verseranno limposta entro il 10 febbraio 2015.